Operatori professionali in ORO - 24K Academy

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Premesso che la nostra associazione non è un Operatore Professionale in Oro bensì una Associazione Culturale nonché un Gruppo di Acquisto che si occupa esclusivamente ed in via del tutto non-onerosa di facilitare e aiutare i propri iscritti nei contatti e nelle trattative con gli O.P.O.
OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO (O.p.O.)

È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.
QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

 
Acquisto e vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di:
     
  • oro da investimento, intendendo      per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato      dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a      995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di      purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno      o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un      prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero      dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla      Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella      Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete      aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto      elenco;
  •  
  • materiale d'oro diverso      da quello sopra descritto, ad      uso prevalentemente industriale, sia in forma di      semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque      altra forma e purezza.

ATTIVITA' COMPATIBILI
ED ESERCITABILI

 
L'esercizio in via professionale del commercio di oro è compatibile con lo svolgimento di altre attività.

 
REQUISITI

L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000. I soggetti che possono svolgere tale attività devono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • forma giuridica di società per azioni,     di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata     o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente     versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
  • oggetto sociale che indichi l'attività     del commercio di oro come definito dall'art. 1, comma 1, della Legge 17     gennaio 2000 n. 7;
  • possesso, da parte dei partecipanti al     capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di     direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti     dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e     creditizia, emanato con Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e     dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30     dicembre 1998.
Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
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